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    <title>Documento valutazione rischi</title>
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    <title>La valutazione dei rischi - D.Lgs. 81/08 art. 28 e 29 </title>
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            &lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;
                    &lt;p&gt;Segue uno stralcio sulla&lt;strong&gt; valutazione dei rischi&lt;/strong&gt; dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (D.Lgs. 81/08) &amp;quot;&lt;em&gt;Attuazione dell&amp;#39;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&lt;/em&gt;&amp;quot;,&lt;/p&gt;        &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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            &lt;div class=&quot;field-item odd&quot;&gt;
                    &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oggetto della valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08, art. 28)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. La &lt;strong&gt;valutazione&lt;/strong&gt; deve riguardare &lt;strong&gt;tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori&lt;/strong&gt;, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo&lt;u&gt; stress lavoro-correlato&lt;/u&gt; e quelli riguardanti le&lt;u&gt; lavoratrici in stato di gravidanza&lt;/u&gt;, nonche&amp;#39; quelli connessi alle differenze di genere, all&amp;#39;età, alla provenienza da altri Paesi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Il &lt;strong&gt;documento di valutazione rischi (dvr)&lt;/strong&gt;, deve contenere:&lt;br /&gt;
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l&amp;#39;attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;&lt;br /&gt;
b) l&amp;#39;indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati,&lt;br /&gt;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;&lt;br /&gt;
d) l&amp;#39;individuazione delle procedure per l&amp;#39;attuazione delle misure da realizzare, nonche&amp;#39; dei ruoli dell&amp;#39;organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;&lt;br /&gt;
e) l&amp;#39;indicazione del nominativo del &lt;strong&gt;responsabile del servizio di prevenzione e protezione&lt;/strong&gt;, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;&lt;br /&gt;
f) l&amp;#39;individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08, art. 29)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il &lt;strong&gt;documento di valutazione dei rischi&lt;/strong&gt; in collaborazione con il&lt;strong&gt; responsabile del servizio di prevenzione e protezione&lt;/strong&gt; e il &lt;strong&gt;medico competente&lt;/strong&gt;, nei casi di cui all&amp;#39;articolo 41.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. La valutazione e il &lt;strong&gt;documento di valutazione dei rischi&lt;/strong&gt; debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell&amp;#39;organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Il documento di cui all&amp;#39;articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all&amp;#39;articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l&amp;#39;unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all&amp;#39;articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all&amp;#39;articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l&amp;#39;effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all&amp;#39;articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all&amp;#39;articolo 6, comma 8, lettera f).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:&lt;br /&gt;
a) aziende di cui all&amp;#39;articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);&lt;br /&gt;
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all&amp;#39;esposizione ad amianto;&lt;br /&gt;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.&lt;/p&gt;        &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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 <category domain="http://www.rgrisorse.it/categorie/servizi/valutazione-rischi">Valutazione rischi</category>
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 <pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:36:05 +0000</pubDate>
 <dc:creator>admin</dc:creator>
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